LUCERA- Il sottoscritto Antonio CHIELLA, generalizzato nell’allegata CIE, cittadino residente in Lucera, già componente della Cabina di regia del IV Piano Sociale di Zona – Lucera Comune capofila (periodo novembre 2019-novembre 2023, dimessosi con rammarico ed ampie motivazioni rappresentate con PEC anche alla S.V. Ill.ma in data 26 novembre 2023 (NON RISCONTRATA NEMMENO COME “PRESA D’ATTO”!), PREMESSO: – che, con PEC del 16 aprile 2025, dopo aver esaminato l’ATTO AZIENDALE dell’AOU-FG (CHE INTERESSA ANCHE L’EX OSPEDALE LASTARIA DI LUCERA), ha esposto al Signor Presidente della REGIONE (senza alcuna presa d’atto di quanto segnalato!) che l’art. 12 (“Il Collegio di Direzione”) del medesimo ATTO, approvato dalla GIUNTA REGIONALE con Deliberazione 28 novembre 2024, n. 1664 ( https://burp.regione.puglia.it/…/261001b5-b1e4-9e4a… ), presieduta dal Vice Presidente ed Assessore competente Signor Piemontese Raffaele, NON ERA CONFORME alla disposizione di cui all’ Art. 3 della LEGGE REGIONALE n. 43/2014 ( https://trasparenza.regione.puglia.it/…/44928_43_17-10… ) poiché tra i componenti del Collegio erano riportati il Direttori Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, che invece sono ESCLUSI DALLA PREVISIONI DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE; – che, leggendo il Bollettino Ufficiale regionale n. 78 del 29 settembre 2025, ha accertato la pubblicazione della Deliberazione della GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2025, n. 1316 (presieduta sempre dal Signor Piemontese Raffaele https://burp.regione.puglia.it/…/72138cc3-2127-30a5… ), con cui, accertando la NON CONFORMITÀ DELLO STESSO ART. 12 ALLA CITATA LEGGE REGIONALE n. 43/2014, SONO STATE ELIMINATE dal Collegio di direzione le figure del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, specificando anche che «Le funzioni del Collegio di Direzione sono quelle previste dalla Legge Regionale 17 ottobre 2014, n. 43.
In particolare il Collegio di Direzione: … esprime PARERE OBBLIGATORIO sull’ ATTO AZIENDALE per la parte relativa all’organizzazione delle attività cliniche…»; – che, con PEC del 29 settembre 2025, dopo aver esaminato, questa volta, l’ATTO AZIENDALE dell’ASL-FG, approvato dalla Giunta Regionale (presieduta sempre dal VP ed Assessore competente Signor Piemontese Raffaele) con DELIBERAZIONE 12 settembre 2025, n. 1313 avente ad oggetto «Presa d’atto e approvazione dell’ATTO AZIENDALE DELLA ASL FG ai sensi dell’art. 19, comma 10 della Legge regionale 25/02/2010, n. 4», ad essa allegato,(https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2687162/DEL_1313_2025.pdf/e643c9e e-489e-3305-76c9-95dc26764e6f?version=1.0&t=1759167075689 ) (CHE INTERESSA ANCHE IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO di LUCERA (DSS) – “AREA LUCERA” e “AREA MONTI DAUNI NORD”), ha esposto al Signor Presidente della REGIONE che anch’esso NON RICHIAMA l’art. 2 (Competenze) della citata L.R. n. 43/2014 e, pertanto, NON RIPORTA ESPRESSAMENTE che il Collegio di direzione « … c) esprime parere obbligatorio sull’ ATTO AZIENDALE per la parte relativa all’organizzazione delle attività cliniche…». Tutto ciò premesso, l’esponente, da un’ulteriore e più attenta valutazione del citato ATTO AZIENDALE dell’ASL FG, ad integrazione di quanto innanzi rappresentato, SEGNALA che lo stesso ATTO SI PORREBBE IN CONTRASTO anche con le seguenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali: – con l’Art. 3-ter, commi 1 e 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria» laddove stabilisce, tra l’altro, «1. Il collegio sindacale:… d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, DENUNCIANDO immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’ Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera rispettivamente alla CONFERENZA dei SINDACI o al SINDACO del COMUNE CAPOLUOGO della provincia dove è situata l’azienda stessa…4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo»; (a tal proposito, è doveroso ed opportuno evidenziare che il comma 8 dell’Art. 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università) stabilisce che le AOU «[…] operano secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall’Azienda in analogia alle disposizioni degli articoli…3-ter (Collegio sindacale) …» del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502); – con gli Artt. 3, 15 e 27, della LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 38 del recante «Norme sull’ assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, N. 502 << Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421>>, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517», laddove stabiliscono, tra l’altro, quanto segue: «…3. Le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni programmatiche indicate nel piano generale e nei piani di settore devono esplicitamente uniformarsi ai contenuti del piano sanitario regionale e degli altri atti della programmazione regionale e TENER CONTO DEI PIANI di ZONA APPROVATI DAL COMUNE, dalla CONFERENZA DEI SINDACI … Entro il 20 novembre di ogni anno il piano generale o i suoi aggiornamenti sono trasmessi al SINDACO o alla RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI … 15. Il bilancio pluriennale di previsione è trasmesso entro il 20 novembre di ogni anno al SINDACO o alla RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI … 27 …. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Direttore generale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso, entro dieci giorni, alla Giunta regionale corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei revisori. Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso al Sindaco o alla RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI …»; – con l’Art. 4 della LEGGE REGIONALE 3 agosto 2006, n. 25 recante «Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale» laddove stabilisce, tra l’altro, che «La CONFERENZA DEI SINDACI è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricompresi nel territorio dell’AUSL.
Il suo funzionamento è definito da apposito REGOLAMENTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE…»; – con la Deliberazione della GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2008, n. 1317, esecutiva di quanto stabilito dal citato Art. 4 della L.R. n. 25/2006, propedeutica all’emanazione, da parte del Presidente protempore, del REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2008, n. 16 concernente la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della CONFERENZA dei SINDACI, della RAPPRESENTANZA della CONFERENZA e del COMITATO dei SINDACI del DISTRETTO (https://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=11862 ); (a tal proposito è altresì opportuno e doveroso ricordare che l’Art. 17 (Diritto di accesso) del citato RR n. 16/2008 stabilisce, com’è noto, che «I cittadini hanno diritto di ottenere copia degli atti adottati dalla Conferenza e dalla Rappresentanza con il solo rimborso delle spese di riproduzione e pagamento dell’imposta di bollo, quando dovuta, con esclusione degli atti di cui è vietato l’accesso ai sensi della normativa vigente». Infatti, l’odierno esponente, esercitando quel diritto di accesso agli atti garantitogli dal citato RR n. 16 del 2008, ATTUATIVO della L.R. N. 25/2006: – in data 24 giugno 2012, a seguito della CONFERENZA dei SINDACI dell’ASL di Foggia svoltasi il 22 giugno 2012 nel Comune di Foggia per affrontare il problema del Presidio Ospedaliero “Lastaria” di Lucera, chiese ed ottenne il Verbale e conseguentemente chiese cortese pubblicazione alla Spett.le Redazione di “STATO QUOTIDIANO” di un proprio intervento dal titolo «Lastaria, Chiella: Conferenza dei sindaci? Amministratori assenti» (https://www.statoquotidiano.it/24/06/2012/lastaria-chiella-conferenza-sindaci-amministratoriassenti/85297/ ); – in data 4 ottobre 2024, chiese ed ottenne l’allegato Verbale della CONFERENZA dei SINDACI dell’ASL-FG, cortesemente inviatogli dall’Ufficio di Gabinetto dell’Ill.ma Sindaca di Foggia, Dott.ssa Maria Ida Tatiana Episcopo, con PEC prot. AOO.C_D643.14/04/2025.0064645, dal quale, relativamente al DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA (DSS), risultò, purtroppo, la sola presenza dei rappresentanti del Comuni di Pietramontecorvino e Biccari che, secondo quanto previsto dall’ attuale ATTO AZIENDALE dell’ASL-FG, risultano ricompresi nell’ «Area Monti Dauni Nord» all’interno della «Organizzazione Funzionale Territoriale» del medesimo DSS di Lucera, oggi Comune ricompreso nell’ unica «Area Lucera». CHIEDE di essere informato di un eventuale interessamento ovvero di ricevere, stesso mezzo, almeno una semplice comunicazione di una così detta “presa d’atto” di quanto esposto. Deferenti saluti.
